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Quello che dovrebbe essere noto a tutti: viviamo nell’era digitale. In tempi in cui si possono ordinare senza problemi, via World Wide Web, cose come le scarpe direttamente a casa propria, è naturale che a qualcuno venga anche l’idea di ordinare attraverso questo mezzo qualcosa da sgranocchiare. E, come spesso accade, dove c’è domanda, si forma rapidamente anche un’offerta.
Ad oggi, non pochi si sono già imbattuti in questa strategia di vendita, in parte attraverso il Open Web, in parte attraverso il Darknet. Non molto tempo fa ha fatto parlare di sé la storia di un giovane di Lipsia che, dalla sua cameretta, gestiva un fiorente commercio di una scelta varietà di droghe. A qualcuno questa vicenda potrebbe essere nota con il nome „Shiny flakes“. Per inciso, la storia non è finita bene. Alla fine del processo sono arrivati 7 anni di pena detentiva minorile – su un massimo di 10 anni previsto dal diritto penale minorile, non è poco.
Come funziona il commercio online ed è vietato?
In fondo, è semplice rispondere. Il commercio online di stupefacenti non si svolge, in definitiva, in modo diverso rispetto, ad esempio, agli ordini su Amazon o simili. Spesso si scrive al venditore via e-mail e si effettua l’ordine. La merce viene poi spedita a un indirizzo da indicare. Spesso si ricorre al Darknet, perché è più anonimo del World Wide Web. Nel frattempo è diventato popolare anche il pagamento in Bitcoin, a seconda della quantità e del tipo di dolcetto desiderato. Molti si affidano alle recensioni, anche se queste possono ingannare: poiché si paga in anticipo, può benissimo succedere di rimanere alla fine a mani vuote.
Naturalmente, anche il Darknet non è uno spazio privo di leggi. Il commercio in rete è punibile esattamente come quello in strada. Le fattispecie penali della legge sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz) si applicano quindi allo stesso modo, anche se il „luogo di spedizione“ si trova all’estero.
Come ci si rende punibili?
Dipende – come sempre – dalle singole circostanze. Tali circostanze sono naturalmente la quantità di stupefacenti ordinata, così come ciò che se ne intende fare. Nell’ordinare quantità minori dall’interno del Paese si configura sempre una punibilità per acquisto. In linea di principio ciò vale anche quando si acquistano „solo“ 5 g di erba per uso personale. Secondo la nostra esperienza, però, anche in questi casi vengono applicate le direttive interne di archiviazione della procura – ad es. per un primo reo che ha acquistato meno di 10 g di erba per uso personale – e, su nostra sollecitazione, nella maggior parte dei casi il procedimento viene archiviato.
Le cose stanno diversamente, naturalmente, se ci si fa consegnare una quantità un po‘ più grande. In tal caso la procura presume regolarmente che si intenda rivenderla a scopo di lucro. Le quantità variano da procura a procura. Segue quindi un’accusa per traffico. Se inoltre non si ha un lavoro, si presume che si eserciti il commercio per mantenersi. La polizia parte allora dal presupposto di un traffico a scopo professionale. In tal caso la pena minima – anche con una quantità „normale“ – ai sensi del § 29 comma 3 BtMG è una pena detentiva a partire da 6 mesi.
Non appena si ordinano e si ricevono quantità a partire da circa 100 g o addirittura nell’ordine dei chilogrammi, ci si muove in altre sfere dal punto di vista penale. La pena minima ai sensi del § 29 a BtMG è subito di 1 anno di pena detentiva, non appena il contenuto di principio attivo raggiunge 7,5 g di THC. Con quantità simili non occorre nemmeno più parlare di uso personale. È importante che già l’„avvio“ dell’affare, cioè scrivere via e-mail su quantità e prezzo, costituisca penalmente traffico! Nel caso di grandi quantità è quindi del tutto irrilevante che la spedizione avvenga o meno.
Infine, ci si può rendere punibili anche per importazione illecita ai sensi del § 29 BtMG. Ciò si verifica sempre quando ci si fa consegnare merce dall’estero, soprattutto dai Paesi Bassi. Per quantità non esigue si parla già di pene detentive di almeno 2 anni. A tal proposito è irrilevante che non si importi affatto il materiale personalmente – l’aver causato l’importazione tramite terzi – ad es. per posta – è del tutto sufficiente.
Come arriva la polizia a scoprirti?
Di norma si procede innanzitutto a una perquisizione domiciliare, in seguito a una segnalazione anonima di un vicino, di un amico o di un cliente del venditore per corrispondenza. Vengono quindi sequestrati tutti i dispositivi tecnici – cellulari, laptop, iPad ecc. Sul computer la polizia trova poi file contenenti i dati dei destinatari. Spesso gli ordini vengono elencati con l’aiuto di file Excel e persino contrassegnati con colori diversi. Nel caso di «Shiny» il verde significava «Pagato e spedito».
In tali elenchi vengono poi riportati anche gli indirizzi e-mail e gli indirizzi a cui è stato inviato l’ordine. Se gli indirizzi e-mail contengono il nome reale o sono ad es. «ufficiali» (dell’università o del datore di lavoro) oppure se gli indirizzi coincidono con quelli dei residenti, si diventa immediatamente indagati. Le perquisizioni domiciliari senza preavviso sono poi praticamente inevitabili. Spesso vengono anche intercettati invii postali – ad esempio presso le poste o la dogana – e in questo modo è possibile risalire al destinatario.
La mia responsabilità è provata se la merce era indirizzata al mio indirizzo?
A questa domanda non si può rispondere in modo generalizzato. Se si conosce l’indirizzo del destinatario, non esiste una prova diretta del fatto che si sia ordinata e anche ricevuta la merce. Dipende quindi da tutte le circostanze, che sono soggette alla valutazione delle prove da parte del tribunale. Questo deve valutare tutti gli indizi. I risultati dipendono quindi dal peso degli indizi.
Tuttavia si può riconoscere una certa tendenza. Se non si sa nulla sulla procedura di ordinazione in sé, molte procure archiviano i procedimenti su nostra sollecitazione. Se, come nel caso sopra descritto, vengono trovati i nomi e gli indirizzi dei destinatari, questo costituisce innanzitutto un indizio del fatto che proprio queste persone abbiano effettuato l’ordine. Spesso, però, possono esserci anche elementi che indicano che un’altra persona abbia fatto spedire la merce all’indirizzo dell’indagato. Un esempio tipico sono i casi in cui la cassetta della posta si trova, ad esempio, in un condominio ed è liberamente accessibile. In tal caso, a seconda delle circostanze, non si potrà escludere che anche una terza persona sconosciuta sia l’autore. Come detto, ciò è tuttavia sempre soggetto alla valutazione del tribunale e non è un segno sicuro di assoluzione, tanto più che si può anche essere penalmente perseguibili per complicità se si mette a disposizione dell’autore la propria cassetta della posta.
Un altro problema che si presenta frequentemente è la questione se la merce sia effettivamente arrivata. In caso di piccole quantità, infatti, il solo ordine non costituisce ancora acquisto (diversamente per quantità maggiori, v. sopra). Piuttosto, il mittente deve prima spedire la merce e questa deve anche arrivare effettivamente. Dimostrarlo è spesso difficile. Se vi sono più ordini e da parte dell’ordinante non vi sono reclami, la procura concluderà che la merce è stata ricevuta. Se si riesce a dimostrare soltanto che la merce è stata spedita, ma non che sia arrivata, resta comunque la punibilità per tentato acquisto.
Prospettive
L’acquisto online, o anche il commercio, è letteralmente in piena fioritura. Nel citato «procedimento Shiny flakes» ci sono stati numerosi procedimenti successivi contro i destinatari. Nel frattempo la lista è stata, per così dire, smaltita e l’ondata di procedimenti sta ora un po‘ calando. Il «Alpha-Bay» complesso di atti, invece, sta appena iniziando ad ampliarsi.
Ma esistono ancora anche altre piattaforme e, in particolare nel darknet, si continua a ordinare con grande zelo. Le autorità di perseguimento penale osservano il fenomeno con più di un occhio. Tanto più importante è affrontare professionalmente questa problematica e non rilasciare dichiarazioni sull’accusa senza previa consultazione con il proprio difensore.





































